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Gli studi di settore non si applicano al praticante ...

Il motivo è inammissibile, perchè la ricorrente non riproduce testualmente quelle parti dei sui atti difensivi nel secondo grado di giudizio, nei quali avrebbe sollevato la questione dell'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, ponendosi così in contrasto con il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, "se con il ricorso per cassazione si denuncia la violazione dell'art.
112 c.p.c., ipotizzando l'esistenza di un error in procedendo non rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, che, in quanto giudice anche del fatto processuale, ha il potere di esaminare direttamente gli atti processuali, non è vincolata a ricercare autonomamente gli atti rilevanti per la questione proposta, incombendo, invece, sul ricorrente l'onere di indicarli specificamente e autosufficientemente (Corte di cassazione 17 gennaio 2007, n.
La Contribuente sostiene di aver "allegato e comprovato una molteplicità di elementi…, tali da giustificare uno scostamento dai parametri e la loro non applicazione, quali l'inizio di attività di procuratore legale nell'anno in corso, l'esercizio di attività presso altro studio legale quale praticante, le incombenze connesse al matrimonio", lamentando che la CTR non ne abbia tenuto alcun conto.
la Corte accoglie il ricorso per la riconosciuta fondatezza del quarto e del quinto motivo d'impugnazione, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR della Lombardia, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Fonte: www.altalex.comBrescia

October 9, 2010 Posted by | Uncategorized | Leave a Comment

   

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